È illegittimo il decreto questorile che, pur correttamente rilevando l’insussistenza dei presupposti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non ha però valutato, a fronte della situazione di fatto rappresentata in sede procedimentale, se sussistessero o meno i presupposti, formali e sostanziali, per rilasciare un permesso a diverso titolo e, in particolare, per i motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 286/1998, disposizione da applicarsi necessariamente, in via analogica, anche nel caso, come quello in analisi, in cui sussista una convivenza di fatto dello straniero con il cittadino italiano.
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