È illegittimo il decreto questorile che, pur correttamente rilevando l’insussistenza dei presupposti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non ha però valutato, a fronte della situazione di fatto rappresentata in sede procedimentale, se sussistessero o meno i presupposti, formali e sostanziali, per rilasciare un permesso a diverso titolo e, in particolare, per i motivi familiari di cui all’art. 30, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 286/1998, disposizione da applicarsi necessariamente, in via analogica, anche nel caso, come quello in analisi, in cui sussista una convivenza di fatto dello straniero con il cittadino italiano.
Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5040