La telefonata registrata da una delle persone che parla è pienamente utilizzabile nel procedimento contro l’altro soggetto che ha partecipato alla conversazione: si tratta di una prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, rispetto alla quale si pone solo un obbligo di accertare la genuinità dell’atto, come sempre in questi casi. Se non ci sono dubbi sull’autenticità del file e questo non risulta essere stato manipolato, l’attendibilità della prova è incontrovertibile.
Con la sentenza n.47602/2017 la Cassazione ribadisce quindi che il contenuto della conversazione registrata di nascosto costituisce una valida prova (documentale) e può essere quindi usata in tribunale. Occorre che la conversazione avvenga tra il registrante e un altra persona, e che non avvenga nel domicilio, nel luogo di lavoro o nell’auto del soggetto inconsapevole della registrazione in corso
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