Ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge separato, con o senza addebito.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 2606/2018 ha accolto il ricorso di una vedova separata con addebito, alla quale la sentenza dalla stessa impugnata aveva negato la pensione di reversibilità poichè non era titolare, al momento del decesso del coniuge, dell’assegno di mantenimento.
Ritiene la Corte che non si possa trattare in modo diverso il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione e, quindi, non è più giustificabile negare al coniuge cui è stata addebitata la separazione o al coniuge separato per colpa una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto sarebbe stato tenuto a fornirgli.
Inoltre ratio della legge 903/1965 è quella di porre il coniuge superstite “al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima”.