La locuzione “sindrome da alienazione genitoriale” non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere da un genitore per emarginare e neutralizzare l’altro. Spetta al giudice valutare, sulla base delle risultanze di causa e dell’ascolto del minore, quale sia il regime di affidamento migliore nell’interesse del figlio minore, pure disattendendo le risultanze di una consulenza tecnica, che era pervenuta a conclusioni diverse, nel presupposto dell’esistenza di un genitore alienante. Il giudice può poi invitare i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, senza che ciò si traduca in una violazione della libertà personale degli stessi.
Trib. Civitavecchia 3 dicembre 2019 1767