Anche nel caso di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare i tempi e le modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario se la distanza esistente “fra i luoghi di vita dei genitori” impone al minore di sopportare “tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione”
Cass. civile Ordinanza 17 settembre 2020 n. 19323
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