La scrittura privata con la quali i coniugi modificano le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell’ordinanza presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. non è efficace. La necessità dell’intervento del giudice sull’accordo modificativo è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli. In particolare, un accordo modificativo che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non affidatario può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti. Così Cass. Pen. sentenza n. 20801/2017
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