È valido tra le parti l’accordo transattivo (di modifica di un precedente provvedimento giudiziario) anche se il suo contenuto non è omologato dal giudice
Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario”. |
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Cass. pen. Sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5236 |
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