Tolto l’assegno divorzile e e condanna a pagare le spese di giudizio per l’ex partner che non si trova in stato di necessità ma può contare su redditi, derivanti dal canone di affitto dell’ex casa coniugale, da una nuova relazione e dall’avvio di un’attività commerciale.
Corte d’appello di Roma sentenza 2806/21 del 19 aprile 2021
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