È improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio se i coniugi dopo la separazione sono tornati a vivere insieme per anni, pur avendo altre soluzioni abitative. L’eccezione di sopravvenuta riconciliazione non può essere rilevata d’ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti al rapporto tra coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare tempestivamente l’avvenuta riconciliazione. Deve inoltre escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui thema decidendum è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali
Cass. civ., sezione I, 16 giugno 2020, n. 11636
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