Non ha diritto al risarcimento dei danni il pedone che inciampa a causa del coperchio malfermo di un tombino mentre passeggia lungo una strada dissestata.
L’evento dannoso è in questo caso facilmente prevedibile dal pedone e quindi può essere ricondotto alla sua responsabilità esclusiva: in pratica se pedone fosse stato più attendo, non sarebbe caduto.
Anche in relazione all’ipotesi di responsabilità gravante sul custode, il comportamento colposo del danneggiato può atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, codice civile, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999.
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