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Poiché il previgente art. 155 quater c.c., il vigente art. 337 sexies c.c., in tema di separazione, e l’art. 6 della legge sul divorzio, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, “ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento”. (cfr., Cass., 22/03/2007, n. 6979; Cass., 24/07/2007, n. 16398).
Tribunale di Vasto, sentenza 365, sezione Civile del 04-12-2021
 

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