Le parti, che in sede di divorzio avevano viste respinte le proprie istanze, tali per cui la domanda di assegnazione della casa ex coniugale era stata respinta, così come quella di revoca dell’assegno di mantenimento a carico del marito, presentavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio intendendo così regolare, attraverso un accordo, i reciproci interessi: cessione della quota parte della casa quale contributo una tantum a fronte della rinuncia all’assegno periodico.
Ma per il Tribunale, il ricorso allo strumento dell’art. 710 cpc per introdurre accordi negoziali è inammissibile, richiedendosi viceversa fatti sopravvenuti.
Trib. Tivoli 5 marzo 2021
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