Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento». Pertanto, i giudici di seconde cure hanno deciso correttamente di ridimensionare tale assegno in virtù della breve durata del matrimonio. Inoltre, la Corte di Cassazione ribadisce che «la funzione dell’assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare».
Cass. civ. sez. VI – 1, ord. 19 giugno 2019, n. 16405
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