Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio il delitto di maltrattamenti può essere consumato anche nel caso in cui la convivenza sia cessata e ciò perché i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. Nel caso di mera convivenza more uxorio il reato di cui all’art. 572 c.p. può essere consumato solo finché la convivenza non sia cessata mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono al più integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p.
Cassazione penale sez. II, 23/01/2019, n.10222
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