In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., la non corrispondenza dell’atto di nascita alla verità del processo generativo non determina automaticamente la caducazione dello status filiationis. Il giudice è tenuto a compiere un concreto bilanciamento tra il favor veritatis e il preminente interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, valutando tutte le circostanze del caso e, in particolare, la natura e la durata della relazione instaurata con il genitore sociale, la coabitazione e l’accudimento, il consolidamento dei legami affettivi e personali, l’incidenza della relazione sulla costruzione dell’identità del minore e l’idoneità dell’autore del riconoscimento a svolgere il ruolo genitoriale. La verità biologica costituisce, pertanto, soltanto uno degli elementi del giudizio comparativo e non può prevalere in modo astratto e predeterminato sull’interesse concreto del figlio.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 4 agosto 2026, n. 24427
Sintesi della vicenda
La controversia riguardava una minore nata nel 2016 nell’ambito di una relazione stabile tra due donne, successivamente unite civilmente. La madre biologica aveva fatto ricorso in Italia a una procedura di PMA con l’apporto genetico di un uomo, nipote della propria compagna. Alla nascita la bambina era stata riconosciuta soltanto dalla madre biologica e, nel 2018, con il consenso di quest’ultima, anche dalla compagna, divenuta così giuridicamente madre della minore.
La convivenza della bambina con entrambe le donne era proseguita dalla nascita fino all’estate del 2019. In questo periodo la madre sociale aveva partecipato alla crescita, all’accudimento e all’educazione della minore nell’ambito di una relazione che la Cassazione qualifica come concretamente genitoriale. Successivamente, a seguito della crisi della coppia e dell’allontanamento della madre sociale dalla casa familiare, i rapporti con la bambina si erano interrotti.
L’ascendente della minore, madre della madre biologica, aveva quindi proposto azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo decisiva la non veridicità dell’atto di nascita e non sufficientemente consolidato il rapporto identitario tra la bambina e la madre sociale. La Corte d’Appello di Palermo aveva invece riformato la decisione, valorizzando il progetto genitoriale condiviso e il superiore interesse della minore alla conservazione dello status.
La Cassazione precisa che la fattispecie non poteva essere ricondotta direttamente a quella esaminata dalla Corte costituzionale n. 68/2025, poiché la nascita non era derivata da una PMA eterologa praticata all’estero sulla base del consenso della coppia omoaffettiva. L’atto di nascita, dunque, non corrispondeva alla verità del concreto processo generativo. Tuttavia, tale circostanza non era sufficiente a determinare la cancellazione dello status della madre sociale.
Secondo la Suprema Corte, l’art. 263 c.c. esclude qualsiasi automatismo tra difetto di veridicità e rimozione dello status. Occorre invece verificare quale soluzione realizzi concretamente il preminente interesse della minore, tenendo conto della relazione genitoriale sviluppatasi nei primi tre anni e mezzo di vita e delle ragioni per le quali, successivamente, i rapporti con la madre sociale si erano interrotti. In particolare, dovrà essere accertato se il comportamento ostativo della minore ai contatti sia effettivamente riconducibile alla sua volontà oppure alle conseguenze dell’interruzione della relazione decisa unilateralmente dalla madre biologica.
La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, chiamata a effettuare tale rigoroso accertamento concreto dell’interesse della minore.
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