Se il contesto familiare non risulti assolutamente adeguato a rispondere ai bisogni educativi e di cura necessari ai minori esponendoli al rischio di condotte altamente pregiudizievoli, risultando la madre totalmente assente e incapace di assicurare le necessarie cure alla prole, deve essere innanzitutto disposto l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune ai quali devono essere delegate tutte le decisioni relative alle scelte scolastiche, medico-terapeutiche e ludico-ricreative relative ai minori.
• Tribunale di Parma, sentenza 26 novembre 2021 – Pres. Chiari, Giud. rel. est. Vena
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