Lividi sul corpo attestati dal certificato rilasciato dal medico curante e visti da un familiare: bastano per far scattare il reato di lesioni ex art. 582 c.p., poichè cagionano un’alterazione dell’integrità fisica della persona.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione penale con sentenza n. 26804 del 20 giugno 2014, così condannando il marito per aver colpito con calci e pugni la moglie, la quale riportava ecchimosi sul corpo attestate dal certificato rilasciato dal medico curante e notate dal fratello.
A parere della Corte, sussiste il reato di lesioni “in qualsiasi alterazione, per lieve che sia, dell’integrità fisica della persona; e quindi anche nelle ecchimosi, risultato di una rottura dei vasi sanguigni e di un’infiltrazione di sangue nel tessuto sottostante l’epidermide”.
La presenza dei lividi sul corpo della donna costituisce un indizio dell’esistenza del reato, indipendentemente dalla circostanza che il certificato rilasciato alla vittima dal pronto soccorso diagnosticasse solamente una crisi d’ansia anamnestica e che le ecchimosi fossero state constatate dal medico di fiducia della stessa, in quanto, quest’ultimo è comunque tenuto ad attestare il vero nelle proprie certificazioni.