Il “conflitto” o meglio l’astio del coniuge tradito verso la persona offesa, non ne legittima la condotta finalizzata a impedire gli incontri della madre con le figlie per diverso tempo.
L’infedeltà della donna non legittima l’imputato a recidere ogni rapporto tra le figlie e la madre.
Cass. penale 22086/2021
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