In tema di mutuo, se è pur vero che chi agisce per l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell’attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito a chi riceve le somme, di trattenerle, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell’asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del ricevente a trattenere le somme qualora questi non deduca un valido motivo per farlo
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 maggio 2023, n. 11664
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