Nel procedimento per l’affidamento e il mantenimento del figlio naturale non può essere svolta anche la domanda di un assegno alimentare per l’ex convivente
È inammissibile la domanda di assegno alimentare, ai sensi dell’art. 1, comma 65, l. n. 76/2016, formulata da uno dei due genitori all’interno di un giudizio ex art. 337-bis c.c.. Tra la domanda alimentare – da formularsi secondo le regole del giudizio ordinario, ex art. 163 ss.c.p.c..- e quella ex art. 337-bis c.c. – sottoposta al regime dei procedimenti in camera di consiglio, ex art. 38, disp. att., c.c. – non sussiste un vincolo di connessione forte tale da permettere l’applicazione dell’art. 40, comma 3, c.p.c..
Lo afferma il Tribunale di Milano con sentenza 23.1.2017
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