l’abbandono del tetto coniugale non comporta l’addebito se giustificato da giusta causa. È una giusta causa la condotta violenta del marito. In tema di separazione, l’abbandono della casa coniugale, per quanto effettuato unilateralmente da una delle parti, ossia senza il consenso dell’altro coniuge, pur se astrattamente costituisce una violazione dei doveri coniugali, non comporta però l’addebito se giustificato da un valido motivo. La giusta causa può essere una situazione di fatto, di avvenimenti o comportamenti altrui di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ossia tali da non consentire più all’altro coniuge la coabitazione
Trib. Ragusa, sent. n. 30/2019
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