Le spese straordinarie per i figli sono sempre dovute a parte, e non possono essere incluse nell’assegno di mantenimento ordinario.
Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 11894/2015 ribadisce la propria posizione: in tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.
Pertanto, se è pur vero che la distribuzione delle spese straordinarie non ha una disciplina specifica, deve tuttavia ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Ne consegue che dovrebbe escludersi la possibilità di inserire e forfettizzare nell’assegno periodico di mantenimento le spese straordinarie, in quanto derivanti da esigenze di vita dei figli non attuali, ma imprevedibili ed eccezionali.
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