l’assegnazione della casa coniugale (o familiare nel caso di coppie di fatto) non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole. Di conseguenza, nel disporre l’assegnazione a un genitore, il Giudice deve procedere alla rivalutazione del contributo di mantenimento a carico dell’altro, perché l’assegnazione della casa ha precisi risvolti economici. Infatti, «l’articolo 337-sexies del Codice civile, che prevede che dell’assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà».
Cass. civile ord. n.33606 dell’11 novembre 2021
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