Il diritto all’assegnazione della casa familiare, funzionalmente volto alla tutela dell’habitat domestico nell’interesse della prole, viene meno allorché i figli, divenuti maggiorenni, abbiano raggiunto un’effettiva autosufficienza economica – desumibile anche dallo svolgimento di attività lavorativa idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, senza necessità di stabilità a tempo indeterminato – non potendo tale diritto essere mantenuto in ragione della mera disponibilità di una diversa rete familiare di supporto, quale quella offerta da parenti (nella specie, la zia), una volta cessate le esigenze di protezione dell’habitat domestico.
Cass. civile ord. 10301 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’azione proposta dalla proprietaria di un immobile per far accertare l’insussistenza del diritto dell’ex coniuge all’assegnazione della casa familiare, già disposta in sede di separazione in favore di quest’ultima, convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo non sufficiente, ai fini della revoca dell’assegnazione, il mero raggiungimento della maggiore età dei figli, dovendosi verificare la loro effettiva autosufficienza economica.
La Corte di cassazione, investita della questione, censura la decisione di merito, evidenziando come nel caso concreto emergessero elementi idonei a dimostrare il raggiungimento dell’autonomia economica della figlia (completamento del percorso formativo, percezione di reddito superiore a € 1.000 mensili), circostanze che rendono irrilevante l’eventuale inadeguatezza del reddito rispetto alle aspettative e determinano il venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione della casa familiare.
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