All’accordo concluso dai coniugi nell’ambito del procedimento per separazione consensuale va riconosciuta valenza negoziale in quanto espressione della capacità delle parti di autodeterminarsi responsabilmente. Conseguentemente gli stessi, pur nel rispetto dei diritti indisponibili previsti dall’ordinamento, possono liberamente concordare sia gli aspetti patrimoniali che quelli personali o relativi alla vita familiare. Tali accordi, se trasposti nel verbale di udienza acquistano valore di fede privilegiata e, in relazione al contenuto eventuale degli stessi, impediscono al giudice qualsivoglia valutazione circa il loro contenuto
nel caso di specie, con l’accordo di separazione i coniugi avevano diviso i beni in comunione legale non al 50%.
Cass. civ., sentenza 2 settembre 2022, n. 25925
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