L’attribuzione di un sesso diverso determina anche la libera scelta di un nuovo nome adeguato all’avvenuta modifica dello stato civile.
Legittima la pretesa del richiedente di rettificare il nome in Alexandra e non forzatamente in Alessandra perchè originariamente si chiamava Alessandro. La legge in materia di rettificazione di attribuzione di sesso non impone affatto tale vincolo nel cambiamento del nome che data la situazione non può che dipendere dalla libera scelta di chi ha già modificato il proprio status sessuale. Infine, i giudici di secondo grado avevano, al contrario, accolto la richiesta rettifica di attribuzione di sesso, ma avevano però negato la libera rideterminazione del proprio nome da parte di chi autonomamente aveva realizzato un percorso di transizione da un sesso a un altro. Tra l’altro la transessualità è di norma una scelta che, se non comincia, di certo si conclude nella stagione già adulta di una persona. Ed è quindi priva di senso la limitazione della libertà individuale nella modifica del nome anche solo pensando che non tutti i nomi hanno il doppio genere individuato dalla desinenza
Corte di cassazione ordinanza n. 3877 del 17.2.2020
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