La madre separata che intende trasferirsi con il figlio a vivere altrove deve ottenere l’autorizzazione dell’altro genitore e, se questi lo nega, può rivolgersi prima al tribunale. Se si trasferisce senza avere ottenuto prima l’autorizzazione neppure da parte del Giudice, incorre in una pluralità di sanzioni (previste dall’art. 709 ter c.p.c.: ammonimento, il risarcimento del danno, sanzione da 75 euro a 5mila euro in favore della Cassa delle ammende) e il figlio potrebbe addirittura essere collocato presso l’altro genitore.
Tuttavia, il trasferimento non previamente autorizzato è legittimo se corrisponde all’interesse del minore: è il caso in cui una donna senza lavoro si sposta in un luogo – anche molto distante – ove invece ha ricevuto l’offerta di un posto. La Cassazione afferma quindi la decisione di trasferirsi senza il consenso dell’altro genitore può essere giustificata solo se assunta nell’interesse del figlio e, dunque, non comporta, di per sé, il venir meno dell’affido condiviso o del collocamento.
Cass. ord. n. 15949/2018 del 18.06.2018