L’omesso mantenimento al figlio minore è punibile anche se lo stesso non versa in stato di bisogno perchè è stato aiutato economicamente dal nonno materno. Il fatto costituisce reato anche ai sensi del nuovo articolo 570-bis c.p.
Lo afferma la Cassazione penale con sentenza n. 27175/2018: dopo l’analisi dettagliata della normativa previgente all’art. 570 bis c.p. introdotto dal dlgs. n. 21/2018, la Corte ritiene che la norma sia applicabile perché di fatto non ha mutato la struttura dell’illecito penale, precisando che ai fini della configurazione del reato non rileva che il minore a cui è dovuto il mantenimento non si trovi in uno stato di bisogno grazie all’aiuto economico del nonno