La circostanza che un genitore viva molto lontano e non sia agevole accordarsi con l’altro, collocatario del minore, non è sufficiente per disporre l’affidamento super esclusivo
L’affido super esclusivo, che esclude il genitore non affidatario da ogni decisione di maggior interesse del figlio, costituisce misura eccezionale e residuale, ammissibile solo previo accertamento rigoroso e puntuale della sussistenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso, causalmente rilevanti ai fini della contrarietà all’interesse del minore. In difetto di tale prova, trova applicazione l’affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c., modulabile secondo le esigenze concrete, nel rispetto del principio di bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter c.c.
Cass. civile sent. 24876 del 9/9/2025
IN PRATICA: l’affidamento esclusivo del minore è un’eccezione alla regola generale dell’affidamento condiviso prevista dall’art. 337-ter c.c., giustificabile solo quando sia dimostrata la contrarietà all’interesse del minore ai sensi dell’art. 337-quater c.c., sulla base di un accertamento rigoroso e fondato su prove oggettive.
L’affido “super esclusivo”, che priva totalmente il genitore non affidatario anche della partecipazione alle decisioni di maggior interesse per il minore, rappresenta una misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, assimilabile alle misure ablative degli artt. 330 e 333 c.c.
Per applicarlo è necessario un quid pluris, ossia la prova di condotte gravemente pregiudizievoli imputabili al genitore escluso, di rilevanza esclusiva o prevalente.
In mancanza di tale prova, il giudice deve ricorrere all’affido esclusivo tradizionale, eventualmente modulandone l’esercizio per gestire conflittualità, distanza geografica o altre criticità, nel rispetto del principio di bigenitorialità, diritto fondamentale sia del minore sia di ciascun genitore.