L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius. La conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
Nell’ipotesi di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido, sia la conoscenza della causa d’invalidità.
Cass. civile sent. n. 9935 del 16/4/2025
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