Il diritto del figlio ad intrattenere regolarmente rapporti personali e il diritto alla continuità del legame affettivo e relazionale con i genitori è destinato a recedere in tutti i casi in cui siffatti rapporti siano contrari all’interesse del figlio stesso, divenendo pregiudizievoli per il minore; ai fini dell’individuazione del superiore interesse del minore, un ruolo fondamentale può essere svolto dall’ascolto dello stesso, dovendo tenersi in debita considerazione l’opinione del minore che rifiuti di avere rapporti con i propri congiunti (nel caso di specie, la volontà del minore di non avere contatti con il padre, resosi responsabile dell’omicidio volontario della propria madre, è da ritenere senza dubbio meritevole di considerazione, dovendo dunque ritenersi pregiudizievole per il minore il ripristino dei rapporti con il genitore).
Trib. min. Caltanissetta, decr. 5 aprile 2019
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