Ai sensi dell’articolo 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Non è dunque necessario che la situazione di conflitto sia riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la rottura dipendere da una condizione di disaffezione al legame matrimoniale di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità.
Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 ottobre 2019 n. 26084