Nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, conformemente al principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con i dovuti adattamenti, pure in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione. Ne discende che, qualora siffatta operazione sia compiuta nel rispetto delle regole anzidette, e se le conclusioni che vengono tratte risultano aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in tale sede non risulta sindacabile in sede di legittimità.
CASS. CIV. ORD., 13 GIUGNO 2019, N. 15882
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