L’eventuale rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell’assegno ma deve altresì essere riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all’interno di esso.
In difetto di prova di tali elementi, l’attività lavorativa e la percezione di redditi in via continuativa, l’età al momento del matrimonio, la non lunga durata dello stesso sono indici che rilevano ai fini dell’esclusione del diritto all’assegno divorzile anche in caso di divergenti condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Tribunale Milano, 05 Luglio 2019
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.