È «inesistente», sotto il profilo tributario, il trust strutturato in modo che il trustee non abbia l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni vincolati in trust dal disponente. Ne consegue che in questa situazione:
● il trust non può essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi;
● il trust si deve considerare come una struttura meramente interposta rispetto al disponente;
● al disponente devono continuare a essere attribuiti i redditi formalmente prodotti dal trust.
Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 381 dell’11 settembre 2019
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