In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 novembre – 17 dicembre 2015, n. 25420
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