Non può ritenersi illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e dalla madre del minore, quando le stesse veicolino soluzioni, quanto alle frequentazioni del figlio, che risultino non rispettose delle esigenze di quest’ultimo.
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 1 dicembre 2021, n. 37790.
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