In tema di assegno divorzile, quando una parte produce documenti idonei a dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali dell’altra, il giudice ha l’obbligo di disporre indagini di polizia tributaria per accertare la reale capacità economica e patrimoniale del coniuge obbligato. Non può limitarsi a recepire i redditi dichiarati, ma deve verificare, tramite controlli incrociati, incarichi e compensi effettivamente percepiti, specie se indicati in modo specifico dalla controparte. In mancanza di tali accertamenti, la decisione sull’assegno divorzile risulta viziata Cass. Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2025, n. 25618
La vicenda
Una ex moglie aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello che aveva ridotto l’assegno divorzile da oltre 1.100 euro a 300 euro, riconoscendo solo la componente assistenziale e trascurando la componente compensativo-perequativa.
La donna aveva fornito documenti dettagliati che dimostravano come l’ex marito svolgesse attività professionali prestigiose e remunerative, incompatibili con i redditi modesti dichiarati Nonostante tali prove, la Corte territoriale si era limitata a considerare le denunce fiscali, senza disporre indagini di polizia tributaria né verificare gli incarichi e le retribuzioni effettive.
La Cassazione, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha accolto il ricorso della donna, affermando che:
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il giudice civile non è obbligato a disporre indagini tributarie in via esplorativa, ma non può rifiutarle quando la parte offre elementi concreti che consentano controlli mirati;
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la valutazione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento completo delle condizioni economiche di entrambe le parti, considerando anche la proprietà di beni che, però, non sempre generano reddito effettivo;
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in presenza di indizi specifici, il giudice deve investire la Guardia di Finanza per accertare la reale situazione patrimoniale.