L’attività prestata in favore di un soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer e ricoverato presso un istituto di cura deve essere qualificata come attività sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730/1983, art. 309, non essendo possibile distinguere le prestazioni sanitarie da quelle meramente assistenziali in ragione della loro stretta interconnessione e della netta prevalenza delle prime, dirette alla tutela della salute (anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1). Ne consegue che l’eventuale impegno economico assunto da un familiare per il pagamento di tali prestazioni è nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Corte App. Milano, sentenza 9 settembre 2025 n. 1644