Posto che l’unico criterio utilizzabile per la necessaria individuazione del genitore collocatario prevalente sia da individuarsi nell’interesse morale e materiale del minore, nel caso in cui, dalle risultanze della C.T.U., emerga che i genitori siano dotati di pari capacità genitoriale e predisposizione a favorire il rapporto tra il minore e l’altro genitore, il minore deve permanere prevalentemente presso il padre se questi ha maggiore tempo a disposizione rispetto alla madre.
Trib. Bari 23 gennaio 2020
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