Durante l’emergenza sanitaria nazionale conseguente a pandemia da COVID-19, dichiarata dall’OMS, il genitore non collocatario e residente in comune diverso da quello di residenza del figlio non può ottenere di tenere presso di sé il figlio minore nato fuori del matrimonio perché non si realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza ed il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost. (libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza), sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost
Il Tribunale respinge quindi l’istanza del padre ma consente al ricorrente videoconversazioni in orario ampio e predefinito, previa diffida alla madre a non frapporre ostacoli
Trib. di Vasto – est. Pasquale – decreto del 2 aprile 2020
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