A fronte del chiaro rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio, in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell’approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l’incidenza di esso sull’imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l’impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore. In tale ipotesi è preferibile considerare percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in accordo tra genitori e figli.
Tribunale Rovigo, sentenza 4 febbraio 2022 n. 112
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