Nel giudizio d’appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova e che il giudice è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. L’omesso esame dei rilievi tecnici deve essere censurato come vizio di motivazione da ritenersi meramente apparente in quanto priva di giustificazione argomentativa in ordine al tema, posto al centro dei rilievi tecnici, relativo all’avanzamento rapido delle biotecnologie in relazione alle indagini sul d.n.a. che consentono di ottenere informazioni rilevanti e specifiche anche da campioni risalenti.
Cass. civile ordinanza 14615, sezione Prima del 26-05-2021