il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori solo se, ultimato il percorso di formazione, dimostri di essersi adoperato concretamente nella ricerca di un’occupazione, tenendo conto di ciò che offre il mercato e ridimensionando eventualmente le proprie aspirazioni. Il giudice deve quindi accertare tutta una serie di elementi nel riconoscere o disconoscere l’assegno di mantenimento al figlio, come l’età, il livello di competenza tecnica e professionale raggiunti, l’impegno nel cercare un’occupazione e in generale la condotta.
In particolare non basta che la figlia lavori “in nero” ed affermare che non sia rimasta inerte e che attivandosi viene contattata da alcuni bar “che la chiamano al bisogno.”:occorre un accertamento concreto sulla attivazione della figlia, ormai trentacinquenne e priva di un percorso formativo alle spalle, di reperire un’occupazione stabile.
Corte di Cassazione sentenza n. 27904/2021