L’obbligo di mantenimento del figlio cessa con la maggiore età, raggiunta la quale si presume l’idoneità al reddito. Successivamente tale obbligo sussiste solo ove stabilito dal giudice se il richiedente avrà provato, non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. | |
Cass. civ. Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183 |
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