Escluso il mantenimento del figlio maggiorenne che abbia iniziato a lavorare, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità reddituale. Non rileva la sopravvenienza di circostanze ulteriori che – pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico – non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.
Cass. civile ordinanza n. 3769 dell’ 8/2/23
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.