Figlio di due madri nato da PMA: si all’adozione ex art. 44 lett. d) l. 184/1983

Casa in comodato: i figli devono restituirla ai genitori anziani e bisognosi
9 luglio 2018
Figlio maggiorenne: il genitore obbligato a chi versa l’assegno?
10 luglio 2018

La Corte d’appello di Napoli accoglie  la richiesta di adozione ex  art. 44, lett. d, l. n. 184/1983presentata da una donna nei confronti del figlio biologico della sua compagna.

Le due donne, unite civilmente, avevano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita eterologa nell’ambito di un progetto di genitorialità fortemente condiviso e si erano occupate entrambe, fin dalla nascita del figlio, della sua cura, del suo mantenimento e della sua educazione.

La madre biologica, inoltre, aveva già prestato in primo grado il proprio consenso, pieno e incondizionato all’adozione del minore da parte della compagna, risultata affettivamente idonea e capace di educare e istruire il bambino e quest’ultimo appariva stabilmente inserito in un contesto familiare sano e in grado di assicurarne una crescita fisiopsichica equilibrata.

Il Collegio sottolinea come la giurisprudenza nazionale attribuisca rilevanza al consenso alla PMA nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa: la partner della madre biologica non può essere considerata un “terzo genitore” come avviene ad esempio nelle cd. famiglie ricomposte in cui il minore è nato da una precedente relazione del genitore biologico. Ella deve essere identificata come “secondo genitore”, l’unico che il minore possa avere e svolge tale ruolo evidentemente da un momento precedente allo stesso concepimento, avendo contribuito alla sua generazione anche solo con la prestazione del relativo consenso ed essendosene assunta la responsabilità ab origine.

Secondo la Corte, l’adozione ex  art. 44, comma 1, lett. d, l. n. 184/1983  è doverosa, seppure offra garanzie minime inderogabili di tutela del minore assicurandogli quantomeno un legame giuridico con il «genitore sociale/affettivo/intenzionale» al quale, comunque, spetterebbe una tutela più completa in quanto vero e proprio genitore alla pari di quello biologico. Da ciò consegue non solo l’inadeguatezza dell’istituto dell’adozione in casi particolari ma anche la necessità di individuare forme di riconoscimento della genitorialità più piene e adeguate.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, la pronuncia di adozione, richiesta dall’appellante, consentirebbe di stabilizzare un’irreversibile situazione di fatto, fondata su una scelta giuridicamente rilevante, a tutto vantaggio del minore e, pertanto, il Collegio accoglie l’appello.

Corte d’Appello di Napoli 4 luglio 2018

da ilcaso.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi