nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d’ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l’accoglienza, l’accudimento e l’educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi. L’ente può far valere in un apposito procedimento la pretesa di rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti, ma ciò non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all’obbligo del mantenimento del figlio in favore direttamente dell’ente pubblico.
Cass. civile sentenza 28 luglio 2022 n. 23583