la procreazione assistita eterologa fatta all’estero non è un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nascituro ed un cittadino italiano che abbia dato il suo consenso, nonostante sia vietata in Italia dalla legge. I limiti legislativi «costituiscono espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell’ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell’ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni». In sostanza, quello che non si può fare in Italia è possibile farlo all’estero e deve essere riconosciuto nel nostro Paese.
Resta vietata la maternità surrogata perché, come chiarisce la Cassazione, si tratta di un vincolo di ordine pubblico «posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore».
Cass. civile sent. n. 23319/2021, n. 23320/2021 e n. 23321/2021
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