Revocato l’assegno divorzile alla ex moglie avvocato che “risultava da tempo abilitata alla professione forense ed iscritta al relativo Albo, oltre che alla Cassa previdenziale di pertinenza”, e che aveva conseguito l’abilitazione pochi mesi dopo la cessazione della convivenza: la sua non avanzata età, in uno con l’assenza di fattori impeditivi del concreto ed operativo esercizio (mai peraltro allegata)portano ad escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità della donna di procurarsi mezzi “adeguati” al proprio sostentamento”.
Cass. civile ordinanza 12537/2022
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